Not. Gaetano Petrelli
Ai sensi dell’art. 3, legge
23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i
termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui
sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per
il tramite della Banca d’Italia, delle banche, della società Poste Italiane
spa, delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle società di
gestione del risparmio, delle SICAV, delle società fiduciarie, delle imprese
assicurative, ed in genere degli intermediari finanziari.
Ai fini fiscali, la
circolare n. 106/E del 21 dicembre 2001 ha chiarito che i versamenti scadenti
nelle giornate dal 28 (rectius 29) al 31 dicembre 2001 sono considerati
tempestivi se effettuati entro il 2 gennaio 2002.